Art. 14
Il Fondo di garanzia dell’EFSD
In vigore dal 26 set 2017
Il Fondo di garanzia dell’EFSD
1. Il Fondo di garanzia dell’EFSD costituisce una riserva di liquidità da corrispondere alle controparti ammissibili in caso di attivazione della garanzia dell’EFSD a norma del pertinente accordo ad essa relativo.
2. Il Fondo di garanzia dell’EFSD è alimentato con:
a)
contributi provenienti dal bilancio generale dell’Unione e altre fonti;
b)
contributi volontari da parte degli Stati membri e di altri donatori;
c)
rendimenti ottenuti da risorse del Fondo di garanzia dell’EFSD investite;
d)
importi recuperati dai debitori inadempienti secondo le disposizioni in merito stabilite negli accordi di garanzia dell’EFSD;
e)
entrate e altri pagamenti ricevuti dall’Unione in virtù degli accordi di garanzia dell’EFSD.
3. Le entrate del Fondo di garanzia dell’EFSD, di cui al paragrafo 2, lettere c) ed e), del presente articolo costituiscono entrate interne con destinazione specifica ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
4. Le risorse che alimentano il Fondo di garanzia dell’EFSD, di cui al paragrafo 2, sono gestite direttamente dalla Commissione e investite secondo il principio della sana gestione finanziaria rispettando norme prudenziali adeguate. Entro il 30 giugno 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione esterna indipendente dei vantaggi e degli svantaggi di affidare la gestione finanziaria delle attività del fondo di garanzia per le azioni esterne dell’EFSD, quale istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (12) e dell’EFSD alla Commissione, alla BEI o a una combinazione di entrambe, tenendo conto dei pertinenti criteri tecnici e istituzionali utilizzati nel confronto tra i servizi di gestione degli attivi, tra cui le infrastrutture tecniche, il confronto dei costi dei servizi prestati, la struttura istituzionale, la comunicazione, le prestazioni, la rendicontabilità e le competenze di ciascuna istituzione nonché gli altri mandati di gestione delle attività per il bilancio generale dell’Unione. La valutazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
5. Le risorse che alimentano il Fondo di garanzia dell’EFSD sono impiegate per raggiungere un livello adeguato di copertura per gli obblighi totali della garanzia dell’EFSD. Il tasso di copertura è pari al 50 % degli obblighi totali di garanzia dell’EFSD coperti dal bilancio generale dell’Unione.
6. A seguito di una valutazione dell’adeguatezza del livello del Fondo di garanzia dell’EFSD svolta in base alla relazione di cui all’, paragrafo 3, sono effettuati i pagamenti seguenti:
a)
fatto salvo il paragrafo 8 del presente articolo, eventuali eccedenze sono versate nel bilancio generale dell’Unione;
b)
il contributo per ricostituire il Fondo di garanzia dell’EFSD è corrisposto in quote annuali nell’arco di un periodo massimo di tre anni, a partire dall’esercizio n+1.
7. A decorrere dal 1o gennaio 2021, se in seguito ad attivazioni della garanzia dell’EFSD il livello di risorse del fondo di garanzia dovesse scendere al di sotto del 50 % del tasso di copertura di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta una relazione:
a)
sulla causa alla base della carenza, fornendo spiegazioni dettagliate al riguardo; nonché
b)
ove si ritenga necessario, sulle eventuali misure eccezionali necessarie per ricostituire il Fondo di garanzia dell’EFSD.
8. A seguito di un’attivazione della garanzia dell’EFSD, le risorse che alimentano il Fondo di garanzia dell’EFSD di cui alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 2 del presente articolo e che superano le risorse necessarie per raggiungere il tasso di copertura al livello di cui al paragrafo 5 del presente articolo o qualsiasi eccedenza di cui al paragrafo 6, lettera a), del presente articolo sono innanzitutto impiegate entro i termini del periodo massimo di cui all’, paragrafo 3, per riportare la garanzia dell’EFSD all’importo iniziale.
Storico versioni
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