Art. 21

Misure antifrode

In vigore dal 26 set 2017
Misure antifrode 1.   La Commissione o le controparti ammissibili informano senza indugio l’OLAF quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell’attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, abbiano motivo di sospettare l’esistenza di frode, corruzione, riciclaggio o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell’Unione. La Commissione o le controparti ammissibili forniscono all’OLAF tutte le informazioni necessarie per consentire lo svolgimento di un’indagine completa e approfondita. 2.   L’OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dai regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE, Euratom) n. 2988/95, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, con l’intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. L’OLAF può trasmettere qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Qualora tali attività illecite siano dimostrate, le controparti ammissibili intraprendono sforzi di recupero riguardo alle loro operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento che sono interessate da tali attività, e forniscono inoltre alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie per l’indagine e l’eventuale azione giudiziaria.
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