Art. 8
Condizioni per l’utilizzo della garanzia dell’EFSD
In vigore dal 26 set 2017
Condizioni per l’utilizzo della garanzia dell’EFSD
1. La concessione della garanzia dell’EFSD è subordinata alla conclusione di un accordo al riguardo tra la Commissione, a nome dell’Unione, e la controparte ammissibile.
2. Il periodo d’investimento durante il quale è possibile concludere accordi con le controparti ammissibili riguardo la garanzia dell’EFSD a sostegno di operazioni di finanziamento e d’investimento si estende al 31 dicembre 2020.
3. Il periodo massimo di cui possono godere le controparti ammissibili per concludere accordi con partner cofinanziatori del settore privato, intermediari finanziari o beneficiari finali è di quattro anni a decorrere dalla conclusione del pertinente accordo di garanzia dell’EFSD.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1601:oj#art-8