Art. 8

Condizioni per l’utilizzo della garanzia dell’EFSD

In vigore dal 26 set 2017
Condizioni per l’utilizzo della garanzia dell’EFSD 1.   La concessione della garanzia dell’EFSD è subordinata alla conclusione di un accordo al riguardo tra la Commissione, a nome dell’Unione, e la controparte ammissibile. 2.   Il periodo d’investimento durante il quale è possibile concludere accordi con le controparti ammissibili riguardo la garanzia dell’EFSD a sostegno di operazioni di finanziamento e d’investimento si estende al 31 dicembre 2020. 3.   Il periodo massimo di cui possono godere le controparti ammissibili per concludere accordi con partner cofinanziatori del settore privato, intermediari finanziari o beneficiari finali è di quattro anni a decorrere dalla conclusione del pertinente accordo di garanzia dell’EFSD.
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