Art. 7
La garanzia dell’EFSD
In vigore dal 26 set 2017
La garanzia dell’EFSD
1. L’Unione, previo attento esame della fattibilità del progetto, mette a disposizione della controparte ammissibile una garanzia irrevocabile e incondizionata a prima richiesta, per le operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento.
2. La garanzia dell’EFSD sostiene le operazioni di finanziamento e d’investimento nei paesi partner dell’Africa e del vicinato europeo.
3. La garanzia dell’EFSD è concessa sotto forma di garanzia a prima richiesta in relazione agli strumenti di cui all’, e nel rispetto dei criteri di ammissibilità stabiliti all’.
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