Art. 7

La garanzia dell’EFSD

In vigore dal 26 set 2017
La garanzia dell’EFSD 1.   L’Unione, previo attento esame della fattibilità del progetto, mette a disposizione della controparte ammissibile una garanzia irrevocabile e incondizionata a prima richiesta, per le operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. 2.   La garanzia dell’EFSD sostiene le operazioni di finanziamento e d’investimento nei paesi partner dell’Africa e del vicinato europeo. 3.   La garanzia dell’EFSD è concessa sotto forma di garanzia a prima richiesta in relazione agli strumenti di cui all’, e nel rispetto dei criteri di ammissibilità stabiliti all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1601:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
La garanzia dell’EFSD (Art. 7 Regolamento (UE) 2017/1601) — Testo vigente | Portale Normativo