Art. 10
Strumenti ammissibili alla garanzia dell’EFSD
In vigore dal 26 set 2017
Strumenti ammissibili alla garanzia dell’EFSD
1. La garanzia dell’EFSD è utilizzata per coprire i rischi inerenti agli strumenti seguenti:
a)
prestiti, compresi i prestiti in valuta locale;
b)
garanzie;
c)
controgaranzie;
d)
strumenti del mercato dei capitali;
e)
qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, assicurazione, e partecipazioni azionarie o partecipazioni quasi-azionarie.
2. Le controparti ammissibili possono fornire gli strumenti elencati al paragrafo 1 nell’ambito di una finestra d’investimento o di un singolo progetto gestito da una controparte ammissibile. Possono essere forniti a beneficio dei paesi partner, inclusi i paesi in condizioni di fragilità o di conflitto o paesi che affrontano le sfide della ricostruzione e della ripresa postbellica, a beneficio delle istituzioni di tali paesi partner, comprese banche locali pubbliche e private nonché enti finanziari pubblici e privati, nonché a beneficio di soggetti del settore privato di tali paesi partner. Nei paesi in condizioni di fragilità o di conflitto e, ove giustificato, in altri paesi, può essere fornito sostegno agli investimenti del settore pubblico che hanno effetti rilevanti sullo sviluppo del settore privato.
Storico versioni
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