Art. 11
Ammissibilità e selezione delle controparti
In vigore dal 26 set 2017
Ammissibilità e selezione delle controparti
1. Le controparti ammissibili ai fini della garanzia dell’EFSD sono:
a)
la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti;
b)
organismi di diritto pubblico;
c)
organizzazioni internazionali e rispettive agenzie;
d)
organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
e)
organismi di diritto privato di uno Stato membro che offrano adeguate garanzie finanziarie, in deroga all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
f)
organismi di diritto privato di un paese partner che offrano adeguate garanzie finanziarie, in deroga all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. Le controparti ammissibili devono essere conformi alle norme e alle condizioni di cui all’articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Per quanto riguarda gli organismi di diritto privato di uno Stato membro o di un paese partner, è data la preferenza agli organismi che rendono pubbliche le informazioni connesse ai criteri ambientali, sociali e di governo societario.
La garanzia dell’EFSD è attuata ogniqualvolta possibile sotto la guida di una controparte ammissibile europea, in linea con i criteri stabiliti nel presente regolamento. La Commissione garantisce un uso efficace, efficiente ed equo delle risorse disponibili tra le controparti ammissibili e promuove al contempo la cooperazione tra di esse.
La Commissione assicura il trattamento equo di tutte le controparti ammissibili e provvede affinché siano evitati conflitti di interesse in tutto il periodo di attuazione dell’EFSD. Al fine di garantire la complementarità, la Commissione può chiedere alle controparti ammissibili qualsiasi informazione pertinente circa le loro operazioni non EFSD.
3. La Commissione seleziona le controparti ammissibili a norma dell’articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
4. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare le controparti ammissibili a uno scambio di opinioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1601:oj#art-11