Art. 9
Criteri di ammissibilità per l’uso della garanzia dell’EFSD
In vigore dal 26 set 2017
Criteri di ammissibilità per l’uso della garanzia dell’EFSD
1. Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno tramite la garanzia dell’EFSD, conformemente alle finalità dell’EFSD stabilite all’, sono coerenti e in linea con le politiche dell’Unione, in particolare la politica di sviluppo dell’Unione e la politica europea di vicinato, nonché con le politiche e le strategie dei paesi partner. Tali operazioni tengono conto di altre forme di sostegno dell’Unione e internazionale per garantire la complementarità con altre iniziative e sostengono gli obiettivi seguenti:
a)
contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale così come all’attuazione dell’Agenda 2030 e, se del caso, della politica europea di vicinato, con particolare attenzione all’eliminazione della povertà, alla creazione di posti di lavoro dignitosi, alle opportunità economiche, alle competenze e allo spirito imprenditoriale, promuovendo in particolare la parità di genere e l’emancipazione delle donne e dei giovani e perseguendo e rafforzando al contempo lo Stato di diritto, la buona governance e i diritti umani;
b)
contribuire all’attuazione della politica di migrazione dell’Unione europea incluso, se del caso, il nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell’ambito dell’agenda europea sulla migrazione;
c)
contribuire, mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, ad affrontare le specifiche cause profonde della migrazione, tra cui la migrazione irregolare, nonché rafforzare la resilienza delle comunità di transito e d’accoglienza, e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi d’origine, tenendo debitamente conto del rafforzamento dello Stato di diritto, della buona governance e dei diritti umani;
d)
rafforzare i settori e le aree socioeconomici, e le connesse infrastrutture pubbliche e private, compresi energia sostenibile e rinnovabile, gestione idrica e dei rifiuti, trasporti, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ambiente, uso sostenibile delle risorse naturali, agricoltura sostenibile e crescita blu, infrastrutture sociali, salute e capitale umano, al fine di migliorare il contesto socioeconomico;
e)
erogare finanziamenti e sostenere lo sviluppo del settore privato e cooperativo, con un’attenzione particolare per le aziende locali e le micro, piccole e medie imprese, affrontando al contempo i fallimenti del mercato, limitandone le distorsioni, nonché incoraggiando il contributo delle imprese europee agli obiettivi dell’EFSD;
f)
affrontare le strozzature che ostacolano gli investimenti privati fornendo strumenti finanziari, che possono essere denominati nelle valute locali dei paesi partner interessati, incluse garanzie di prima perdita in base al portafoglio, garanzie per i progetti del settore privato, ad esempio garanzie di prestito per piccole e medie imprese, e garanzie per i rischi specifici per i progetti infrastrutturali nonché altri capitali di rischio;
g)
stimolare il finanziamento del settore privato, con un’attenzione particolare per le micro, piccole e medie imprese, affrontando le strozzature e gli ostacoli in materia di investimenti;
h)
contribuire all’azione per il clima, alla tutela e alla gestione dell’ambiente, producendo in tal modo benefici climatici collaterali e assegnando almeno il 28 % dei finanziamenti agli investimenti che contribuiscono all’azione per il clima, alle energie rinnovabili e all’efficienza nell’uso delle risorse.
2. La garanzia dell’EFSD sostiene operazioni di finanziamento e di investimento che affrontano i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimale e che:
a)
assicurano addizionalità;
b)
garantiscono la complementarietà con altre iniziative, assicurando che le operazioni sostenute dalla garanzia dell’EFSD siano chiaramente distinte, in particolare dal mandato per le operazioni di prestito esterno gestite dalla BEI;
c)
garantiscono l’allineamento degli interessi mediante un’adeguata condivisione dei rischi da parte della rispettiva controparte ammissibile e degli altri partner potenziali;
d)
sono economicamente e finanziariamente sostenibili, con debito riguardo all’eventuale sostegno e cofinanziamento ad opera di partner privati e pubblici del progetto, e tengono conto delle specifiche condizioni operative e capacità dei paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, dei PMS e dei paesi poveri fortemente indebitati, ai quali si possono offrire maggiori agevolazioni;
e)
sono sostenibili dal punto di vista tecnico e sotto il profilo ambientale e sociale;
f)
sono in grado di ottimizzare, ove possibile, la mobilitazione del capitale del settore privato;
g)
rispettano i principi di efficacia dello sviluppo quali definiti dal partenariato di Busan per un’efficace cooperazione allo sviluppo e ribaditi a Nairobi nel 2016, ivi compresi la proprietà, l’allineamento, l’attenzione ai risultati, la trasparenza e la responsabilità reciproca nonché l’obiettivo di svincolo degli aiuti;
h)
sono concepiti in modo da soddisfare i criteri per gli APS stabiliti dall’OCSE/DAC, tenendo conto delle specificità dello sviluppo del settore privato; e
i)
sono attuati nel pieno rispetto degli orientamenti, dei principi e delle convenzioni concordati a livello internazionale, fra cui i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite, i principi guida su imprese e diritti umani, le linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali e i principi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura per gli investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari, nonché le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro e il diritto internazionale in materia di diritti umani.
3. Sulla base di valutazioni caso per caso, le operazioni di finanziamento e di investimento possono combinare finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell’Unione nella misura necessaria al buon esito dei progetti di investimento sostenuti dall’EFSD, purché ciò non comporti una riduzione dei finanziamenti per gli altri obiettivi di sviluppo.
4. La Commissione, tenendo debitamente conto delle indicazioni fornite dal consiglio strategico, dopo aver consultato i comitati esecutivi e informato il Parlamento europeo e il Consiglio, stabilisce finestre d’investimento per regioni, paesi partner specifici, o per entrambi, per settori specifici, oppure per progetti specifici, per specifiche categorie di beneficiari finali, o per entrambi, da finanziare mediante gli strumenti di cui all’ da coprirsi tramite la garanzia dell’EFSD fino a un importo determinato. Le informazioni fornite dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio precisano in che modo le finestre d’investimento sono in linea con i requisiti di cui all’ del presente articolo e specificano nel dettaglio le loro priorità di finanziamento. La BEI dovrebbe fornire un parere scritto su questioni connesse al settore bancario a corredo di ciascuna proposta di finestre d’investimento. Tutte le richieste di sostegno finanziario nell’ambito delle finestre d’investimento sono trasmesse alla Commissione.
La scelta delle finestre d’investimento è debitamente motivata da un’analisi delle situazioni di fallimento del mercato o delle situazioni di investimento subottimale. Tale analisi è condotta dalla Commissione in collaborazione con le controparti e i soggetti interessati potenzialmente ammissibili.
All’interno della piattaforma di investimento per l’Africa, una quota significativa della garanzia dell’EFSD è assegnata ai paesi fragili o colpiti da conflitti, ai paesi privi di sbocco sul mare e ai PMS.
5. La Commissione effettua una valutazione delle operazioni sostenute dalla garanzia dell’EFSD rispetto ai criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 1 e 2, ove possibile basandosi sui sistemi esistenti per la misurazione dei risultati delle controparti ammissibili. La Commissione pubblica i risultati della sua valutazione per ciascuna finestra d’investimento, su base annuale.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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