Art. 12

Copertura e termini della garanzia dell’EFSD

In vigore dal 26 set 2017
Copertura e termini della garanzia dell’EFSD 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, la garanzia dell’EFSD non supera, in alcun momento, l’importo di 1 500 000 000 EUR. 2.   Gli Stati membri e i paesi dell’EFTA possono contribuire in garanzie o in contanti al Fondo di garanzia dell’EFSD. Previo parere del consiglio strategico e approvazione della Commissione, altri donatori possono contribuire in contanti. La Commissione informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai contributi confermati. L’importo della garanzia dell’EFSD che supera l’importo di cui al paragrafo 1 è concesso a nome dell’Unione. La somma dei pagamenti netti effettuati dal bilancio generale dell’Unione nell’ambito della garanzia dell’EFSD non supera l’importo di 1 500 000 000 EUR. Fatto salvo il paragrafo 4, i pagamenti per le attivazioni della garanzia sono erogati, se necessario, dagli Stati membri contributori o da altri donatori su una base pari passu con l’Unione. La Commissione, a nome dell’Unione, e il donatore concludono una convenzione di finanziamento e contiene, in particolare, disposizioni relative alle condizioni di pagamento. 3.   La garanzia dell’EFSD è resa disponibile soltanto dopo la conferma del pagamento di un contributo in contanti di 400 000 000 EUR proveniente dall’11o FES e destinato al bilancio generale dell’Unione. 4.   Si può ricorrere ai contributi versati dagli Stati membri sotto forma di garanzie per i pagamenti connessi alle attivazioni della garanzia solo dopo che il finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione, integrato da eventuali altri contributi in contanti, è stato utilizzato per tali pagamenti. Su richiesta degli Stati membri nel consiglio strategico, i loro contributi possono essere destinati all’avvio di progetti in determinate regioni, paesi, settori o finestre d’investimento esistenti. I contributi possono essere utilizzati per coprire attivazioni della garanzia a prescindere dalla destinazione specifica. 5.   Un importo pari ad almeno 400 000 000 EUR della copertura della garanzia dell’EFSD è assegnato a investimenti nei paesi partner ammissibili a titolo dell’11o FES, per tutto il periodo di attuazione della garanzia dell’EFSD, in linea con gli obiettivi dell’accordo di partenariato ACP-UE. 6.   Un importo pari ad almeno 100 000 000 EUR della copertura della garanzia dell’EFSD è assegnato a investimenti nei paesi partner del vicinato orientale e meridionale, in conformità del regolamento (UE) n. 232/2014.
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