Art. 5

Comitato strategico dell’EFSD

In vigore dal 26 set 2017
Comitato strategico dell’EFSD 1.   Un consiglio strategico fornisce consulenza alla Commissione nella gestione dell’EFSD. 2.   Il consiglio strategico fornisce consulenza alla Commissione in merito all’orientamento strategico e alle priorità degli investimenti della garanzia dell’EFSD e contribuisce al loro allineamento ai principi guida e agli obiettivi dell’azione esterna e della politica europea di vicinato e di sviluppo dell’Unione, nonché alle finalità dell’EFSD di cui all’. Esso sostiene inoltre la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per quanto riguarda l’uso della garanzia dell’EFSD e nel monitoraggio di una copertura geografica e tematica adeguata e diversificata delle finestre di investimento, prestando al contempo particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, dei PMS e dei paesi poveri fortemente indebitati. 3.   Il consiglio strategico sostiene inoltre il coordinamento generale, la complementarità e la coerenza tra le piattaforme regionali d’investimento, tra i tre pilastri del PIE, tra il PIE e le altre iniziative dell’Unione in materia di migrazione e di attuazione dell’Agenda 2030, oltre che con gli strumenti finanziari e con i fondi fiduciari esterni dell’Unione, e con il mandato per le operazioni di prestito esterno gestite dalla BEI, inclusa l’iniziativa della BEI per la resilienza economica, e con lo strumento per gli investimenti ACP, fatte salve le regole di governance interna della BEI. 4.   Il consiglio strategico è composto da rappresentanti della Commissione e dell’alto rappresentante, di tutti gli Stati membri e della BEI. Il Parlamento europeo ha lo status di osservatore. I donatori, le controparti ammissibili, i paesi partner, le organizzazioni regionali competenti e altri soggetti interessati possono ottenere lo status di osservatori, se del caso. Il consiglio strategico è consultato prima dell’ammissione di ogni nuovo osservatore. Il consiglio strategico è copresieduto dalla Commissione e dall’alto rappresentante. 5.   Il consiglio strategico si riunisce almeno due volte l’anno e, se possibile, adotta pareri per consenso. Ulteriori riunioni possono essere organizzate dal presidente in qualunque momento o su richiesta di un terzo dei suoi membri. Qualora il consenso non possa essere raggiunto, i diritti di voto si applicano secondo quanto convenuto nel corso della prima riunione del consiglio strategico e stabilito nel suo regolamento interno. Tali diritti di voto tengono debitamente conto della fonte di finanziamento. Il regolamento interno definisce il quadro relativo al ruolo degli osservatori. Dopo essere stati approvati, i verbali e l’ordine del giorno delle riunioni del consiglio strategico sono resi pubblici. 6.   La Commissione riferisce con cadenza annuale al consiglio strategico in merito ai progressi compiuti con riguardo all’attuazione dell’EFSD. Il comitato strategico organizza periodicamente consultazioni con i soggetti interessati sull’orientamento strategico e l’attuazione dell’EFSD. 7.   Nel periodo di attuazione dell’EFSD, il consiglio strategico adotta e pubblica quanto prima orientamenti che enunciano come deve essere garantita la conformità delle operazioni dell’EFSD con gli obiettivi e i criteri di ammissibilità di cui all’. 8.   Nella propria attività di orientamento strategico, il consiglio tiene debitamente conto delle pertinenti risoluzioni e decisioni del Parlamento europeo e pertinenti conclusioni del Consiglio.
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