Art. 6
Dati necessari per il calcolo dei contributi individuali annuali
In vigore dal 14 set 2017
Dati necessari per il calcolo dei contributi individuali annuali
1. Ogni anno, entro 5 giorni lavorativi dall'emissione degli avvisi di contribuzione in conformità dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1163/2014, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno per il quale sono emessi gli avvisi di contribuzione, la BCE fornisce al Comitato i dati su ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo raccolti durante tale anno dalla BCE e utilizzati per stabilire i contributi per le attività di vigilanza in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014.
2. I dati comprendono almeno i seguenti elementi:
a)
l'identità e i contatti di ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo definito in conformità dell' del regolamento (UE) n. 1163/2014 in relazione ai contributi per le attività di vigilanza;
b)
i fattori per il calcolo della contribuzione determinati in conformità dell' del regolamento (UE) n. 1163/2014;
c)
l'indicazione del fatto che un soggetto obbligato al pagamento del contributo è o non è significativo in conformità dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013, oppure è o non è un'entità o un gruppo nei confronti dei quali la BCE ha deciso, in conformità dell', paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, di esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri;
d)
eventuali dati determinati dalla BCE in assenza di comunicazioni da parte di un soggetto obbligato al pagamento del contributo, in conformità dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1163/2014;
e)
la data di validità alla base del calcolo del contributo del singolo soggetto obbligato al pagamento del contributo, che determina il lasso di tempo in cui il soggetto obbligato al pagamento del contributo era soggetto al contributo per le attività di vigilanza, nonché l'eventuale cambiamento della qualificazione a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1163/2014 in tale periodo di contribuzione.
3. Ai fini di cui al paragrafo 2, lettera a), l'identità e i contatti di ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo comprendono qualsiasi dato personale ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che sia stato raccolto dalla BCE ai fini dello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1163/2014 e che sia necessario per l'esecuzione da parte del Comitato dei compiti previsti dal presente regolamento.
4. Qualora, ai fini del presente regolamento, al Comitato occorra individuare se un'entità faccia parte del gruppo che ha nominato un determinato soggetto obbligato al pagamento del contributo, la BCE, le autorità nazionali di risoluzione e le autorità nazionali competenti assistono il Comitato fornendogli tutte le informazioni pertinenti.
5. Nel caso in cui la BCE emetta fatture aggiuntive oppure ricalcoli il contributo annuale per le attività di vigilanza in conformità dell' del regolamento (UE) n. 1163/2014, la BCE comunica al Comitato i nuovi dati entro 5 giorni dall'emissione degli avvisi di contribuzione.
6. Ai fini del calcolo dei contributi individuali annuali da riscuotere in un dato esercizio finanziario il Comitato utilizza i dati raccolti dalla BCE nell'esercizio finanziario precedente in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014 e forniti al Comitato in conformità del presente articolo o dell', quale dei due sia applicabile.
7. Qualora la BCE in un dato esercizio finanziario non abbia fornito al Comitato entro i termini stabiliti dal presente articolo i dati necessari per il calcolo dei contributi annuali, il Comitato può utilizzare i dati disponibili più recenti fornitigli dalla BCE ai fini di tale calcolo.
8. Nel caso in cui non sia disponibile alcun dato fornito dalla BCE, l'autorità nazionale competente pertinente fornisce su richiesta al Comitato i dati a propria disposizione.
9. Nel caso in cui non sia disponibile alcun dato fornito dall'autorità nazionale competente, il soggetto obbligato al pagamento del contributo fornisce su richiesta al Comitato i dati necessari entro un termine fissato dal Comitato. In assenza di una risposta da parte del soggetto obbligato al pagamento del contributo entro il termine fissato dal Comitato, il Comitato può determinare i dati sulla base di ipotesi ragionevoli.
10. Il Comitato utilizza i dati specificati nel presente articolo esclusivamente ai fini del presente regolamento e in conformità dello stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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