Art. 7
Cambiamenti relativi all'ambito di applicazione, alla qualificazione o ad altri dati
In vigore dal 14 set 2017
Cambiamenti relativi all'ambito di applicazione, alla qualificazione o ad altri dati
1. Qualora un'entità o un gruppo rientri nell'ambito di applicazione dell' del regolamento (UE) n. 806/2014 solo per una parte dell'esercizio finanziario, il suo contributo individuale annuale relativo a tale esercizio finanziario è calcolato in riferimento al numero di mesi interi durante i quali è rientrato nell'ambito di applicazione di tale articolo.
2. Laddove la qualificazione di un'entità o di un gruppo in una delle due categorie indicate all', paragrafo 1, cambi durante un esercizio finanziario, il suo contributo individuale annuale relativo a tale esercizio finanziario è calcolato sulla base del numero di mesi per cui l'entità o il gruppo ha fatto parte della rispettiva categoria all'ultimo giorno del mese.
3. Qualora si verifichino ulteriori cambiamenti ai dati di un'entità o di un gruppo utilizzati ai fini del calcolo del suo contributo individuale annuale per un esercizio finanziario, il contributo individuale annuale di tale entità o gruppo per tale esercizio finanziario è calcolato sulla base dei dati aggiornati.
4. Qualora la BCE comunichi un cambiamento di cui ai paragrafi 1 e 2 o si verifichi un cambiamento di cui al paragrafo 3, il Comitato ricalcola solo il contributo individuale annuale di tale entità o gruppo per gli esercizi finanziari in questione. Qualora si siano verificati cambiamenti di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 in relazione a diverse entità o gruppi nel corso dello stesso esercizio finanziario, il Comitato tiene conto solo dei cambiamenti relativi a una singola entità o a un singolo gruppo ai fini del ricalcolo del contributo individuale annuale per tale entità o gruppo.
5. Qualora l'importo di un contributo individuale annuale versato sia superiore all'importo ricalcolato in conformità del paragrafo 4, il Comitato rimborsa la differenza all'entità o al gruppo in questione. Qualora l'importo di un contributo individuale annuale versato sia inferiore all'importo ricalcolato in conformità del paragrafo 4, l'entità o il gruppo in questione paga la differenza al Comitato. Ai fini del rimborso o della riscossione di un importo dovuto in conformità del presente paragrafo, il Comitato diminuisce o aumenta il contributo individuale annuale dell'entità o del gruppo in questione nell'esercizio finanziario successivo al ricalcolo a norma del paragrafo 4.
6. I contributi individuali annuali di entità o gruppi per cui non si sono verificati i cambiamenti di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 non sono soggetti ad adeguamento.
7. Il Comitato applica il risultato positivo o negativo aggregato ottenuto da tutti gli adeguamenti effettuati in conformità del paragrafo 5 all'importo totale dei contributi annuali che devono essere stabiliti in conformità dell' per l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sono effettuati gli adeguamenti.
8. Nel rispetto del principio di una gestione sana del proprio bilancio, il Comitato adotta qualsiasi decisione ritenuta necessaria al fine di attuare le disposizioni del presente articolo, anche in relazione alle tempistiche dei rimborsi da parte del Comitato e dei pagamenti aggiuntivi da riscuotere dalle entità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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