Art. 9

Esecuzione forzata

In vigore dal 14 set 2017
Esecuzione forzata 1.   I pagamenti dei contributi annuali dovuti e degli eventuali interessi di mora a norma dell', paragrafo 8, possono essere oggetto di esecuzione forzata. 2.   L'esecuzione forzata è regolata dalle norme procedurali applicabili nello Stato membro partecipante sul cui territorio viene effettuata. 3.   Il governo di ciascuno Stato membro partecipante designa un'autorità ai fini della verifica dell'autenticità della decisione relativa ai contributi individuali e ne informa il Comitato e la Corte di giustizia dell'Unione europea. 4.   Una formula esecutiva è apposta a ciascuna decisione relativa ai contributi individuali. L'esecuzione forzata non è soggetta ad altre formalità se non alla verifica dell'autenticità della decisione da parte dell'autorità designata a norma del paragrafo 3. 5.   Le autorità nazionali di risoluzione assistono il Comitato nella procedura di esecuzione forzata regolata dalle norme procedurali applicabili nello Stato membro partecipante.
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