Art. 8

Avviso di pagamento del contributo, comunicazioni, pagamenti e interessi di mora

In vigore dal 14 set 2017
Avviso di pagamento del contributo, comunicazioni, pagamenti e interessi di mora 1.   Un avviso di pagamento del contributo è emesso dal Comitato nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento del contributo. 2.   Il Comitato notifica l'avviso di pagamento del contributo con una delle seguenti modalità: a) in via elettronica o con altro mezzo di comunicazione analogo; b) mediante fax; c) mediante servizio di corriere espresso; d) mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento; e) mediante notifica o consegna a mani. L'avviso di pagamento del contributo è valido anche se privo di sottoscrizione. 3.   L'avviso di pagamento del contributo specifica l'importo del contributo annuale e il modo in cui il contributo annuale deve essere pagato. Esso è debitamente motivato in relazione agli aspetti fattuali e giuridici della decisione relativa al contributo individuale. 4.   Il Comitato indirizza ogni altra comunicazione relativa al contributo annuale, inclusa l'eventuale decisione relativa al saldo/alla compensazione in conformità dell', paragrafo 8, al soggetto obbligato al pagamento del contributo. 5.   Il contributo è esigibile in euro. 6.   Il soggetto obbligato al pagamento del contributo paga l'importo del contributo annuale entro 35 giorni di calendario dall'emissione dell'avviso di pagamento del contributo. Il soggetto obbligato al pagamento del contributo è tenuto a ottemperare alle prescrizioni definite nell'avviso di pagamento del contributo in relazione al pagamento del contributo annuale. La data del pagamento corrisponde alla data in cui avviene l'accredito sul conto del Comitato. 7.   Il contributo annuale dovuto dalle entità di cui all' del regolamento (UE) n. 806/2014 che fanno parte dello stesso gruppo è riscosso dal soggetto obbligato al pagamento del contributo di tale gruppo. 8.   Fatto salvo ogni altro rimedio esperibile dal Comitato, in caso di pagamento parziale, mancato pagamento o mancato rispetto delle condizioni di pagamento indicate nell'avviso di pagamento del contributo, sull'importo in essere del contributo annuale maturano interessi giornalieri a un tasso pari al tasso di rifinanziamento principale della BCE maggiorato di 8 punti percentuali dalla data di esigibilità del pagamento. 9.   In caso di pagamento parziale, mancato pagamento o mancato rispetto delle condizioni di pagamento indicate nell'avviso di pagamento del contributo da parte del soggetto obbligato al pagamento del contributo, il Comitato informa l'autorità nazionale di risoluzione dello Stato membro partecipante in cui il soggetto obbligato al pagamento del contributo è stabilito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:2361:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Avviso di pagamento del contributo, comunicazioni, pagamenti e interessi di mora (Art. 8 Regolamento (UE) 2017/2361) — Testo vigente | Portale Normativo