Art. 10
Ricalcolo e saldo/compensazione dei contributi dovuti per il periodo provvisorio
In vigore dal 14 set 2017
Ricalcolo e saldo/compensazione dei contributi dovuti per il periodo provvisorio
1. Ai fini del ricalcolo e del saldo/della compensazione dei contributi dovuti per il periodo provvisorio, i mesi di novembre e dicembre 2014 sono considerati parte dell'esercizio finanziario 2015.
2. Il Comitato ricalcola, in conformità delle disposizioni del presente regolamento, l'importo dei contributi dovuti da ciascuna entità di cui all' del regolamento (UE) n. 806/2014 per coprire le spese amministrative del Comitato durante il periodo provvisorio.
3. Fermo restando l', paragrafo 4, ai fini del ricalcolo dell'importo dei contributi dovuti da ciascuna entità negli esercizi finanziari rientranti nel periodo provvisorio, il Comitato utilizza i dati raccolti dalla BCE in tali esercizi finanziari in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014 e forniti al Comitato in conformità dell'.
4. L'eventuale differenza tra gli acconti versati da entità significative in base al sistema provvisorio stabilito nel regolamento delegato (UE) n. 1310/2014 e i contributi di cui al paragrafo 2 è saldata/compensata nel calcolo dei contributi annuali dovuti per l'esercizio finanziario successivo alla fine del periodo provvisorio. Tale saldo/compensazione è effettuato/a riducendo o aumentando i contributi annuali dovuti per tale esercizio finanziario.
5. Le entità di cui all' del regolamento (UE) n. 806/2014 per le quali il calcolo e la riscossione dei contributi sono stati differiti durante il periodo provvisorio pagano i contributi calcolati in conformità del paragrafo 2 per gli anni rientranti nel periodo provvisorio. Tali contributi aumentano i contributi annuali dovuti per l'esercizio finanziario successivo alla fine del periodo provvisorio.
6. Ai fini del paragrafo 4 per «entità significative» si intendono le entità cui la BCE ha notificato, al massimo livello di consolidamento all'interno dello Stato membro partecipante, la propria decisione di considerarle significative ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e in conformità dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (7), e che figurano nell'elenco pubblicato sul sito web della BCE il 4 settembre 2014, con l'esclusione tuttavia delle entità significative che sono filiazioni di un gruppo già preso in considerazione ai fini di questa definizione, oppure succursali stabilite negli Stati membri partecipanti di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti.
7. Qualora la differenza di cui al paragrafo 4 o i contributi relativi agli esercizi rientranti nel periodo provvisorio di cui al paragrafo 5 siano superiori ai contributi dovuti per l'esercizio finanziario successivo alla fine del periodo provvisorio, l'adeguamento prosegue negli esercizi finanziari successivi.
8. Qualora due o più entità di un gruppo siano interessate da saldi/compensazioni a norma del paragrafo 4 o 5, il Comitato può compensare i contributi dovuti con rimborsi in relazione alle entità di tale gruppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:2361:oj#art-10