Art. 12

Esternalizzazione

In vigore dal 14 set 2017
Esternalizzazione 1.   Il Comitato può decidere di esternalizzare integralmente o in parte compiti specifici previsti dal presente regolamento. 2.   Il Comitato limita l'esternalizzazione ai compiti tecnici che attengono alla raccolta dei contributi e non prevedono l'esercizio dei suoi poteri per quanto riguarda la determinazione dei contributi. 3.   Qualsiasi mandato conferito a un fornitore di servizi ai fini dell'esternalizzazione di compiti indica chiaramente la durata del mandato e i compiti specifici che sono esternalizzati, nonché stabilisce un quadro in base al quale il fornitore di servizi riferisce a cadenza regolare al Comitato. 4.   Qualsiasi contratto tra il Comitato e un fornitore di servizi ai fini dell'esternalizzazione di compiti in conformità del paragrafo 1 reca clausole che disciplinano i diritti di disdetta del Comitato, nonché i diritti relativi all'ulteriore subappalto e all'inadempimento a opera del fornitore di servizi. 5.   Il Comitato, qualora esternalizzi integralmente o in parte i propri compiti in conformità del paragrafo 1, rimane pienamente responsabile dell'adempimento di tutti i propri obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 806/2014 e dal presente regolamento. 6.   Il Comitato, qualora esternalizzi integralmente o in parte i propri compiti in conformità del paragrafo 1, garantisce in tutti i casi che: a) qualsiasi contratto stipulato ai fini dell'esternalizzazione non preveda una delega della responsabilità del Comitato; b) qualsiasi contratto stipulato ai fini dell'esternalizzazione non preveda una deroga alla responsabilità del Comitato prevista dall'articolo 45 e dall'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, o alla sua indipendenza a norma dell'articolo 47 di tale regolamento; c) l'esternalizzazione non privi il Comitato dei sistemi e dei controlli necessari per la gestione dei rischi cui è esposto; d) il fornitore di servizi attui meccanismi di continuità operativa equivalenti a quelli del Comitato; e) il Comitato continui a disporre delle competenze e delle risorse necessarie a valutare la qualità dei servizi forniti e l'adeguatezza organizzativa del fornitore di servizi; il Comitato vigili efficacemente sulle funzioni esternalizzate e gestisca i rischi correlati all'esternalizzazione su base continuativa; f) il Comitato abbia accesso diretto alle informazioni pertinenti atte a consentirgli di esercitare il necessario controllo sui compiti esternalizzati. 7.   Il Comitato, qualora esternalizzi integralmente o in parte i propri compiti in conformità del paragrafo 1, garantisce in tutti i casi che il fornitore di servizi sia tenuto a ottemperare agli obblighi di legge interni e ai principi di sicurezza e riservatezza del Comitato. Qualsiasi informazione riservata relativa al Comitato e a disposizione del fornitore di servizi è utilizzata esclusivamente nella misura necessaria all'esecuzione del mandato ad esso conferito dal Comitato. 8.   Prima di adottare qualsiasi decisione di esternalizzazione, il Comitato ottiene il consenso della BCE a condividere i dati forniti dalla stessa con il fornitore di servizi, in conformità delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza.
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Esternalizzazione (Art. 12 Regolamento (UE) 2017/2361) — Testo vigente | Portale Normativo