Art. 13
Assistenza da parte delle autorità nazionali di risoluzione
In vigore dal 14 set 2017
Assistenza da parte delle autorità nazionali di risoluzione
Il Comitato può chiedere assistenza alle autorità nazionali di risoluzione nel procedimento di raccolta dei contributi annuali, qualora tale richiesta sia giustificata dalle circostanze del singolo caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:2361:oj#art-13