Art. 11
Dati necessari ai fini del ricalcolo dei contributi per gli esercizi finanziari rientranti nel periodo provvisorio
In vigore dal 14 set 2017
Dati necessari ai fini del ricalcolo dei contributi per gli esercizi finanziari rientranti nel periodo provvisorio
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la BCE fornisce al Comitato i dati indicati all' e raccolti dalla BCE in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014 negli esercizi finanziari rientranti nel periodo provvisorio.
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