Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 set 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento (UE) n. 1163/2014. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1. «spese amministrative del Comitato»: le spese della parte I del bilancio del Comitato di cui all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014;
2. «contributo annuale»: il contributo che deve essere raccolto dal Comitato per un determinato esercizio finanziario a norma del presente regolamento, al fine di coprire le spese amministrative del Comitato;
3. «soggetto obbligato al pagamento del contributo»: il soggetto obbligato al pagamento definito a norma dell' del regolamento (UE) n. 1163/2014 ai fini della riscossione del contributo per le attività di vigilanza e rientrante nell'ambito di applicazione di cui all' del regolamento (UE) n. 806/2014;
4. «periodo provvisorio»: periodo che decorre dal 19 agosto 2014 e termina il 31 dicembre 2017.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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