Art. 4

Ripartizione dell'importo totale dei contributi annuali

In vigore dal 14 set 2017
Ripartizione dell'importo totale dei contributi annuali 1.   L'importo totale da raccogliere in conformità dell' è ripartito nel modo seguente: a) il 95 % in capo alle entità e ai gruppi seguenti: i) entità e gruppi di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014; ii) entità e gruppi nei confronti dei quali il Comitato ha deciso di esercitare i poteri previsti dal regolamento (UE) n. 806/2014 a norma dell', paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento; iii) entità e gruppi in relazione ai quali gli Stati membri partecipanti hanno deciso a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 806/2014 che il Comitato eserciti i poteri e le responsabilità ad esso conferiti da tale regolamento; b) il 5 % in capo alle entità e ai gruppi di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014. 2.   Fermo restando l', il Comitato assegna le entità e i gruppi a una delle due categorie di cui al paragrafo 1 sulla base dei dati forniti dalla BCE al Comitato in conformità dell', paragrafo 1, o dell', quale dei due sia applicabile. 3.   Qualora un'entità rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera a), tutte le entità facenti parte dello stesso gruppo sono assegnate alla stessa categoria. 4.   Ogni anno il Comitato presenta una relazione alla Commissione in merito all'adeguatezza della ripartizione stabilita al paragrafo 1, alla luce dei cambiamenti nella composizione delle due categorie di entità e gruppi.
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Ripartizione dell'importo totale dei contributi annuali (Art. 4 Regolamento (UE) 2017/2361) — Testo vigente | Portale Normativo