Art. 12

Rilevazione dei prezzi di mercato per gli animali vivi

In vigore dal 20 apr 2017
Rilevazione dei prezzi di mercato per gli animali vivi I prezzi di mercato da comunicare per ciascun tipo di vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane, bovini magri e suinetti di circa 25 kg di peso vivo di cui all' del regolamento delegato (UE) 2017/1182 sono rilevati, in mercati rappresentativi, dallo Stato membro o da persone fisiche o giuridiche designate dallo Stato membro che commerciano tali animali.
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Rilevazione dei prezzi di mercato per gli animali vivi (Art. 12 Regolamento (UE) 2017/1184) — Testo vigente | Portale Normativo