Art. 12 · Rilevazione dei prezzi di mercato per gli animali vivi

Art. 12

Rilevazione dei prezzi di mercato per gli animali vivi

In vigore dal 20 apr 2017
Rilevazione dei prezzi di mercato per gli animali vivi I prezzi di mercato da comunicare per ciascun tipo di vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane, bovini magri e suinetti di circa 25 kg di peso vivo di cui all' del regolamento delegato (UE) 2017/1182 sono rilevati, in mercati rappresentativi, dallo Stato membro o da persone fisiche o giuridiche designate dallo Stato membro che commerciano tali animali.
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