Art. 14
Comunicazione dei prezzi di mercato all'autorità competente
In vigore dal 20 apr 2017
Comunicazione dei prezzi di mercato all'autorità competente
I prezzi rilevati ai sensi degli articoli da 7 a 12 nel periodo che va dal lunedì alla domenica di ogni settimana:
a)
sono comunicati all'autorità competente, su supporto cartaceo o per via elettronica, dal gestore del macello o dalla persona fisica o giuridica di cui agli , entro il termine stabilito dallo Stato membro; o,
b)
a scelta dello Stato membro, sono messi a disposizione dell'autorità competente presso il macello o nei locali della persona fisica o giuridica di cui agli .
Storico versioni
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