Art. 16
Comitato di controllo dell'Unione
In vigore dal 20 apr 2017
Comitato di controllo dell'Unione
1. Il comitato di controllo dell'Unione (di seguito «il comitato») è incaricato di effettuare ispezioni in loco concernenti:
a)
l'applicazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini;
b)
la rilevazione dei prezzi di mercato in base a tali tabelle di classificazione;
c)
la classificazione, l'identificazione e la bollatura dei prodotti nell'ambito degli acquisti all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine.
2. Il numero dei membri del comitato è limitato a:
a)
tre esperti della Commissione, uno dei quali assume la presidenza del comitato;
b)
un esperto dello Stato membro interessato;
c)
otto esperti degli altri Stati membri.
Gli Stati membri designano gli esperti in funzione della loro indipendenza e della loro competenza, in particolare in materia di classificazione delle carcasse e di rilevazione dei prezzi di mercato, nonché della specificità del lavoro da svolgere.
Gli esperti non devono utilizzare in nessun caso a fini personali né divulgare le informazioni raccolte in occasione dei lavori del comitato.
3. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del comitato per le ispezioni in loco sono a carico della Commissione, in conformità della normativa in materia di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno delle persone estranee alla Commissione che quest'ultima designa in qualità di esperti.
Storico versioni
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