Art. 18
Relazioni
In vigore dal 20 apr 2017
Relazioni
Alla fine di ogni visita i membri del comitato e i rappresentanti dello Stato membro visitato si riuniscono per valutarne i risultati. Dall'ispezione in loco i membri del comitato traggono conclusioni concernenti:
a)
l'applicazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini;
b)
la rilevazione dei prezzi di mercato in base a tali tabelle di classificazione.
Il presidente del comitato redige una relazione sulle ispezioni in loco effettuate in cui figurano le conclusioni di cui al primo comma. La relazione è trasmessa quanto prima allo Stato membro visitato e, successivamente, agli altri Stati membri.
Nel caso delle relazioni sulle ispezioni in loco di cui al secondo comma effettuate in uno Stato membro, la Commissione fornisce all'autorità competente pertinente un progetto di relazione ai fini della segnalazione di eventuali osservazioni, di cui tiene conto all'atto della stesura della relazione finale e che pubblica unitamente a quest'ultima.
Se la relazione sulle ispezioni in loco effettuate evidenzia delle carenze nei vari campi di attività oggetto della verifica, ovvero formula raccomandazioni allo scopo di migliorare le operazioni, gli Stati membri, entro tre mesi dalla data di trasmissione della relazione, informano la Commissione delle eventuali modifiche previste o attuate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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