Art. 17

Ispezioni in loco

In vigore dal 20 apr 2017
Ispezioni in loco 1.   Le ispezioni in loco sono effettuate presso i macelli, i mercati delle carni, i centri di intervento, i centri di quotazione e i servizi centrali e regionali responsabili dell'applicazione delle disposizioni e riguardano: a) l'applicazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini; b) la rilevazione dei prezzi di mercato in base a tali tabelle di classificazione; c) la classificazione, l'identificazione e la bollatura dei prodotti nell'ambito degli acquisti all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine. 2.   Le ispezioni in loco sono effettuate a intervalli regolari negli Stati membri e la loro frequenza può variare, in particolare, in funzione della consistenza relativa della produzione di carni bovine, suine e ovine negli Stati membri visitati o delle irregolarità connesse all'applicazione delle tabelle di classificazione e alla comunicazione dei prezzi di mercato. A tali ispezioni possono partecipare dei rappresentanti dello Stato membro visitato. Ciascuno Stato membro organizza le ispezioni in loco sul suo territorio in base ai criteri stabiliti dalla Commissione. A tal fine lo Stato membro trasmette alla Commissione il programma indicativo delle ispezioni proposte, al più tardi 60 giorni prima che vengano effettuate. La Commissione può chiedere modifiche al programma. Con congruo anticipo rispetto ad ogni ispezione in loco, la Commissione trasmette agli Stati membri informazioni sulle modifiche al programma e sul suo svolgimento.
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