Art. 13
Calcolo dei prezzi di mercato settimanali per le carcasse e gli animali vivi
In vigore dal 20 apr 2017
Calcolo dei prezzi di mercato settimanali per le carcasse e gli animali vivi
1. In assenza di rilevazione nei mercati rappresentativi o da parte dei gestori dei macelli o delle persone fisiche o giuridiche di cui agli , i prezzi sono rilevati dalle camere dell'agricoltura, dai centri di quotazione, dalle cooperative agricole o dai sindacati degli agricoltori nello Stato membro interessato.
Tuttavia, lo Stato membro che, nella regione interessata, abbia istituito ai fini della determinazione dei prezzi per tale regione un comitato responsabile in cui siano equamente rappresentati sia gli acquirenti che i venditori di bovini di età non inferiore agli otto mesi e delle relative carcasse può utilizzare i prezzi determinati da tale comitato ai fini del calcolo dei prezzi da comunicare.
2. Se più del 35 % del totale dei bovini di età non inferiore agli otto mesi macellati in uno Stato membro è rappresentato da acquisti pagati forfettariamente, lo Stato membro in questione può stabilire criteri atti ad escludere dal calcolo dei prezzi determinate partite, qualora queste influenzino sproporzionatamente i prezzi.
Tuttavia, se gli acquisti pagati forfettariamente rappresentano meno del 35 % del totale dei bovini di età non inferiore agli otto mesi macellati nello Stato membro, quest'ultimo può decidere di non tener conto dei prezzi relativi a tali acquisti ai fini del calcolo dei prezzi.
Nei casi di cui al secondo comma, l'autorità competente calcola un prezzo nazionale rappresentativo per ciascuna classe tenendo conto dei coefficienti di cui all' del regolamento delegato (UE) 2017/1182 e all' del presente regolamento.
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