Art. 11
Rilevazione dei prezzi di mercato per le carcasse di ovinidi età inferiore ai dodici mesi
In vigore dal 20 apr 2017
Rilevazione dei prezzi di mercato per le carcasse di ovinidi età inferiore ai dodici mesi
Il prezzo di mercato da comunicare per le carcasse di ovini di età inferiore ai dodici mesi di cui all' del regolamento delegato (UE) 2017/1182 è rilevato, in mercati rappresentativi, dallo Stato membro, ovvero dal gestore del macello o dalla persona fisica o giuridica designata dallo Stato membro che invia tali capi alla macellazione.
La rilevazione dei prezzi di mercato si riferisce alle seguenti categorie di peso:
a)
carcasse di agnelli leggeri di peso inferiore ai 13 kg (peso morto);
b)
carcasse di agnelli pesanti di peso pari o superiore ai 13 kg (peso morto).
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