Art. 10

Rilevazione dei prezzi di mercato per le carcasse di suini e bovini di età inferiore agli otto mesi

In vigore dal 20 apr 2017
Rilevazione dei prezzi di mercato per le carcasse di suini e bovini di età inferiore agli otto mesi Il prezzo di mercato da comunicare per le carcasse di suini e bovini di età inferiore agli otto mesi di cui agli del regolamento delegato (UE) 2017/1182 è rilevato, in mercati rappresentativi, dallo Stato membro, ovvero dal gestore del macello o dalla persona fisica o giuridica designata dallo Stato membro che invia tali capi alla macellazione.
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Rilevazione dei prezzi di mercato per le carcasse di suini e bovini di età inferiore agli otto mesi (Art. 10 Regolamento (UE) 2017/1184) — Testo vigente | Portale Normativo