Art. 10
Rilevazione dei prezzi di mercato per le carcasse di suini e bovini di età inferiore agli otto mesi
In vigore dal 20 apr 2017
Rilevazione dei prezzi di mercato per le carcasse di suini e bovini di età inferiore agli otto mesi
Il prezzo di mercato da comunicare per le carcasse di suini e bovini di età inferiore agli otto mesi di cui agli del regolamento delegato (UE) 2017/1182 è rilevato, in mercati rappresentativi, dallo Stato membro, ovvero dal gestore del macello o dalla persona fisica o giuridica designata dallo Stato membro che invia tali capi alla macellazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2017:1184:oj#art-10