Art. 5

Presentazione delle carcasse

In vigore dal 20 apr 2017
Presentazione delle carcasse 1.   Qualora la presentazione della carcassa al momento della pesatura e della classificazione al gancio differisca da quella prevista all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all' del regolamento delegato (UE) 2017/1182, il peso a caldo della carcassa è rettificato mediante l'applicazione dei coefficienti correttori. Per le carcasse dei suini, dei bovini di età inferiore agli otto mesi e degli ovini, i coefficienti correttori sono specificati dagli Stati membri. Per le carcasse dei bovini di età non inferiore agli otto mesi, i coefficienti correttori sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento. 2.   Le rettifiche di cui al paragrafo 1 possono essere calcolate su base nazionale se risultano uguali in tutto il territorio di uno Stato membro. Sono calcolate per ciascun macello se variano da un macello all'altro.
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