Art. 3

Requisiti minimi dei controlli in loco

In vigore dal 20 apr 2017
Requisiti minimi dei controlli in loco 1.   Qualora in uno Stato membro si proceda a una valutazione dei rischi per definire i requisiti minimi per i controlli in loco, la frequenza di tali controlli e il numero minimo delle carcasse da controllare sono stabiliti sulla base di detta valutazione dei rischi, tenendo conto in particolare del numero dei capi abbattuti nei macelli considerati e delle risultanze dei precedenti controlli in loco in tali macelli. 2.   Qualora in uno Stato membro non si proceda a una valutazione dei rischi, i controlli in loco sono effettuati come segue: a) almeno due volte ogni tre mesi in tutti i macelli che abbattono un numero pari o superiore a 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi come media settimanale annua; ciascun controllo verte su almeno 40 carcasse scelte a caso o, se il numero di quelle disponibili è inferiore a 40, su tutte le carcasse; b) almeno due volte ogni tre mesi in tutti i macelli che abbattono un numero non inferiore ai 500 suini come media settimanale annua; c) gli Stati membri stabiliscono la frequenza dei controlli in loco e il numero minimo delle carcasse da controllare per i macelli che: i) abbattono meno di 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi come media settimanale annua, ii) abbattono meno di 500 suini come media settimanale annua, iii) eseguono la classificazione delle carcasse di ovini. 3.   I controlli in loco verificano in particolare: a) la categoria delle carcasse di bovini e ovini; b) la classificazione, la pesatura e la bollatura delle carcasse; c) l'accuratezza dei metodi di classificazione automatizzata per i bovini e gli ovini, utilizzando un sistema di punti e limiti mirante a determinare la precisione del metodo di classificazione applicato; d) la presentazione delle carcasse; e) se del caso, la prova funzionale giornaliera, nonché eventuali altri aspetti tecnici dei metodi di classificazione; f) i rapporti di controllo giornalieri di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/1182
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Requisiti minimi dei controlli in loco (Art. 3 Regolamento (UE) 2017/1184) — Testo vigente | Portale Normativo