Art. 2

Controlli in loco

In vigore dal 20 apr 2017
Controlli in loco 1.   I controlli in loco sono effettuati in tutti i macelli che applicano la classificazione delle carcasse obbligatoria di cui all', primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2.   Le prestazioni degli addetti qualificati e i metodi di classificazione applicati, nonché la presentazione, la classificazione e l'identificazione delle carcasse nei macelli di cui all'allegato IV, parte A, punti II, III e V, parte B, punti II e V, e parte C, punti II, III, IV e V, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono oggetto di controlli in loco effettuati, senza preavviso, da un organismo indipendente dai macelli, dalle agenzie responsabili della classificazione e dagli addetti qualificati. Tuttavia, l'obbligo di indipendenza delle agenzie responsabili della classificazione e degli addetti qualificati non si applica se i controlli sono eseguiti dalle autorità competenti dello stesso Stato membro. 3.   Nel caso in cui l'organismo responsabile dei controlli in loco non dipenda da un'autorità competente, quest'ultima verifica almeno una volta all'anno, mediante supervisione fisica attuata alle medesime condizioni, che i controlli in loco siano effettuati correttamente.
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