Art. 4
Relazioni e revoca delle licenze e delle autorizzazioni
In vigore dal 20 apr 2017
Relazioni e revoca delle licenze e delle autorizzazioni
1. L'autorità competente elabora e conserva le relazioni sui controlli in loco di cui all'.
2. Nel caso di un numero considerevole di classificazioni, presentazioni o identificazioni errate o di non conformità alla normativa dell'applicazione della tecnica di classificazione automatizzata, accertata all'atto dei controlli in loco di cui all', le licenze o le autorizzazioni rilasciate agli addetti qualificati o relative alla tecnica di classificazione automatizzata di cui all' del regolamento delegato (UE) 2017/1182 possono essere revocate. In caso di errore concernente la categoria, la conformazione o lo stato di ingrassamento, l'organismo responsabile dei controlli in loco può chiedere all'operatore di correggerlo sulla bolla della carcassa e nella relativa documentazione.
Storico versioni
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