Art. 25
Obblighi di pubblicazione relativi al test economico
In vigore dal 16 mar 2017
Obblighi di pubblicazione relativi al test economico
1. Per ogni dato progetto di capacità incrementale, il o i gestori dei sistemi di trasporto trasmettono alla o alle competenti autorità nazionali di regolamentazione, per approvazione, le seguenti informazioni per ciascun livello di offerta:
a)
i prezzi di riferimento stimati per l'orizzonte temporale dell'offerta iniziale di capacità incrementale utilizzati per il calcolo del parametro di cui all', paragrafo 1, lettera a), e all', paragrafo 2, lettera a), in caso di applicazione, rispettivamente, di test economici distinti o di un test economico unico;
b)
i parametri di cui all', paragrafo 1, lettere da b) a c), e all', paragrafo 2, lettere da b) a c), in caso di applicazione, rispettivamente, di test economici distinti o di un test economico unico;
c)
se del caso, l'intervallo in cui si situa il livello del premio minimo obbligatorio di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/460 per ciascun livello di offerta e punto di interconnessione applicato nella prima asta ed eventualmente in aste successive in cui è offerta capacità incrementale come stabilito all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/460.
2. In seguito all'approvazione da parte della o delle competenti autorità nazionali di regolamentazione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate dal o dai gestori dei sistemi di trasporto interessati in conformità all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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