Art. 25 · Obblighi di pubblicazione relativi al test economico

Art. 25

Obblighi di pubblicazione relativi al test economico

In vigore dal 16 mar 2017
Obblighi di pubblicazione relativi al test economico 1.   Per ogni dato progetto di capacità incrementale, il o i gestori dei sistemi di trasporto trasmettono alla o alle competenti autorità nazionali di regolamentazione, per approvazione, le seguenti informazioni per ciascun livello di offerta: a) i prezzi di riferimento stimati per l'orizzonte temporale dell'offerta iniziale di capacità incrementale utilizzati per il calcolo del parametro di cui all', paragrafo 1, lettera a), e all', paragrafo 2, lettera a), in caso di applicazione, rispettivamente, di test economici distinti o di un test economico unico; b) i parametri di cui all', paragrafo 1, lettere da b) a c), e all', paragrafo 2, lettere da b) a c), in caso di applicazione, rispettivamente, di test economici distinti o di un test economico unico; c) se del caso, l'intervallo in cui si situa il livello del premio minimo obbligatorio di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/460 per ciascun livello di offerta e punto di interconnessione applicato nella prima asta ed eventualmente in aste successive in cui è offerta capacità incrementale come stabilito all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/460. 2.   In seguito all'approvazione da parte della o delle competenti autorità nazionali di regolamentazione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate dal o dai gestori dei sistemi di trasporto interessati in conformità all', paragrafo 3.
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