Art. 23

Fattore f

In vigore dal 16 mar 2017
Fattore f 1.   Nell'applicazione del test economico di cui all', l'autorità nazionale di regolamentazione fissa il livello del fattore f per un determinato livello di offerta, tenendo conto dei seguenti elementi: a) il quantitativo della capacità tecnica riservata conformemente all', paragrafi 8 e 9; b) le esternalità positive del progetto di capacità incrementale sul mercato, sulla rete di trasporto o su entrambi; c) la durata degli impegni vincolanti di utenti della rete di acquisire capacità rispetto alla vita utile del bene; d) la misura in cui si prevede che la domanda di capacità definita nel progetto di capacità incrementale possa mantenersi dopo la fine dell'orizzonte temporale utilizzato nel test economico. 2.   Se il test economico ha esito positivo, i costi di investimento connessi alla capacità incrementale sono rispecchiati in un aumento dei ricavi consentiti o previsti in conformità alle norme nazionali vigenti.
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Fattore f (Art. 23 Regolamento (UE) 2017/459) — Testo vigente | Portale Normativo