Art. 8

Metodo di allocazione

In vigore dal 16 mar 2017
Metodo di allocazione 1.   La capacità ai punti di interconnessione è allocata mediante aste, salvo nel caso in cui sia applicato il metodo alternativo di allocazione a norma dell'. 2.   Per tutti i punti di interconnessione si applica la stessa tipologia di asta. Le procedure d'asta pertinenti iniziano contemporaneamente per tutti i punti di interconnessione interessati. Ciascuna procedura d'asta, relativa a un unico prodotto di capacità standard, alloca la capacità indipendentemente da ogni altra procedura d'asta, salvo se sia offerta capacità incrementale o se, previo accordo dei gestori dei sistemi di trasporto direttamente interessati e previa approvazione delle competenti autorità nazionali di regolamentazione, sia allocata capacità concorrente. L'autorità nazionale di regolamentazione di qualsiasi Stato membro adiacente interessato può comunicare una posizione che la competente autorità nazionale di regolamentazione prende in considerazione. Qualora sia offerta capacità incrementale, l'allocazione indipendente non si applica alle procedure d'asta simultanee per i rispettivi livelli di offerta, i quali sono dipendenti gli uni dagli altri, perché è possibile allocare un solo livello di offerta. 3.   I prodotti di capacità standard seguono un ordine logico in base al quale i prodotti che coprono la capacità annua sono offerti per primi, seguiti dal prodotto con capacità di durata immediatamente inferiore per l'uso durante lo stesso periodo. Il calendario delle aste di cui agli articoli dall'11 al 15 è compatibile con tale principio. 4.   Le norme sui prodotti di capacità standard di cui all' e sulle aste di cui agli articoli da 11 a 15 si applicano sia alla capacità aggregata, sia a quella disaggregata in un punto di interconnessione. 5.   Per una determinata asta, la disponibilità dei prodotti di capacità standard pertinenti è comunicata a norma degli articoli da 11 a 15 e secondo il calendario delle aste. 6.   Un quantitativo pari ad almeno il 20 % della capacità tecnica esistente in ogni punto di interconnessione è riservato e offerto in conformità al paragrafo 7. Se la capacità disponibile è inferiore alla percentuale della capacità tecnica da riservare, tutta la capacità disponibile è riservata. Tale capacità è offerta a norma del paragrafo 7, lettera b), mentre l'eventuale capacità residua riservata è offerta a norma del paragrafo 7, lettera a). 7.   L'eventuale capacità riservata a norma del paragrafo 6 è offerta in conformità alle seguenti disposizioni: a) un quantitativo pari ad almeno il 10 % della capacità tecnica esistente in ogni punto di interconnessione è offerto non prima dell'asta annuale per la capacità annua di cui all', conformemente al calendario delle aste del quinto anno gas precedente l'inizio del pertinente anno gas; b) un quantitativo ulteriore pari ad almeno il 10 % della capacità tecnica esistente in ogni punto di interconnessione è offerto non prima dell'asta annuale di capacità trimestrale di cui all', conformemente al calendario delle aste dell'anno gas precedente l'inizio del pertinente anno gas. 8.   Nel caso di capacità incrementale, un quantitativo pari ad almeno il 10 % della capacità tecnica incrementale nel punto di interconnessione interessato è riservato e offerto non prima dell'asta annuale di capacità trimestrale di cui all', conformemente al calendario delle aste durante l'anno gas precedente l'inizio del pertinente anno gas. 9.   L'esatta percentuale di capacità da riservare a norma dei paragrafi 6 e 8 è soggetta ad una consultazione delle parti interessate, al coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto e all'approvazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in ogni punto di interconnessione. Le autorità nazionali di regolamentazione, in particolare, valutano l'opportunità di riservare una percentuale più elevata di capacità di durata più breve per evitare la preclusione dei mercati di approvvigionamento a valle. 10.   La capacità creata mediante procedure non basate su criteri di mercato e per cui la decisione finale di investimento è stata presa senza previo impegno da parte degli utenti della rete è offerta e allocata sotto forma di prodotti di capacità standard disponibili in conformità al presente regolamento.
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Metodo di allocazione (Art. 8 Regolamento (UE) 2017/459) — Testo vigente | Portale Normativo