Art. 7
Scambio di informazioni tra gestori dei sistemi di trasporto adiacenti
In vigore dal 16 mar 2017
Scambio di informazioni tra gestori dei sistemi di trasporto adiacenti
1. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti si scambiano su base regolare informazioni su nomination, re-nomination, abbinamento e conferma nei punti di interconnessione pertinenti.
2. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti si scambiano informazioni circa la manutenzione delle loro singole reti di trasporto al fine di contribuire al processo decisionale per quanto riguarda l'uso tecnico dei punti di interconnessione. Le procedure per lo scambio di dati fra i gestori dei sistemi di trasporto sono integrate nei loro rispettivi accordi di interconnessione.
Storico versioni
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