Art. 24

Combinazione in un test economico unico

In vigore dal 16 mar 2017
Combinazione in un test economico unico 1.   Al fine di agevolare l'offerta di prodotti di capacità aggregata, i singoli parametri per il test economico dei gestori dei sistemi di trasporto interessati per un determinato livello di offerta sono combinati in un test economico unico. 2.   Il test economico unico si compone dei seguenti parametri: a) il valore attuale degli impegni vincolanti degli utenti della rete di acquisire capacità aggregata, che è pari alla somma dei valori di cui all', paragrafo 1, lettera a), dei gestori dei sistemi di trasporto interessati; b) la somma dei singoli valori attuali dell'aumento stimato dei ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto interessati che è attribuibile alla capacità incrementale di un rispettivo livello di offerta; c) il fattore f, che definisce la quota del parametro di cui alla lettera b) che deve essere coperta dal parametro di cui alla lettera a) e consente a tutti i gestori dei sistemi di trasporto interessati, singolarmente, di coprire le loro rispettive quote definite in anticipo. 3.   L'esito dell'applicazione del test economico unico è positivo allorché tutti i test economici sottostanti hanno esito positivo ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), tenendo conto di una possibile ridistribuzione dei ricavi conformemente ai paragrafi 4 e 5. Negli altri casi, l'esito dell'applicazione del test economico unico è negativo. 4.   Qualora una ridistribuzione dei ricavi possa potenzialmente portare a una diminuzione del livello degli impegni vincolanti degli utenti della rete di acquisire la capacità necessaria per l'ottenimento di un esito positivo del test economico unico, i gestori dei sistemi di trasporto possono presentare alla competente autorità nazionale di regolamentazione, per approvazione coordinata, i meccanismi di ridistribuzione dei ricavi derivanti dalla capacità incrementale. 5.   Una ridistribuzione dei ricavi può essere effettuata: a) nell'ambito del processo di integrazione dei singoli parametri dei test economici in un test economico unico; b) qualora il test economico unico abbia esito negativo e, allo stesso tempo, il livello degli impegni vincolanti degli utenti della rete di acquisire capacità sia superiore al minimo necessario per coprire il valore attuale singolo dell'aumento dei ricavi consentiti o previsti per almeno uno dei gestori dei sistemi di trasporto interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:459:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Combinazione in un test economico unico (Art. 24 Regolamento (UE) 2017/459) — Testo vigente | Portale Normativo