Art. 27
Fase di progettazione
In vigore dal 16 mar 2017
Fase di progettazione
1. La fase di progettazione inizia il giorno successivo alla data di pubblicazione della relazione di valutazione della domanda di mercato, se detta relazione individua una domanda di progetti di capacità incrementale.
2. I gestori dei sistemi di trasporto attivi nel rispettivo punto di interconnessione svolgono studi tecnici per progetti di capacità incrementale, onde definire il progetto di capacità incrementale e livelli di offerta coordinati sulla base della fattibilità tecnica e delle relazioni di valutazione della domanda di mercato.
3. Al più tardi 12 settimane dopo l'inizio della fase di progettazione, i gestori dei sistemi di trasporto interessati svolgono una consultazione pubblica congiunta sul progetto di proposta di progetto almeno in una lingua ufficiale dello Stato membro e nella misura del possibile in inglese, per un minimo di 1 mese e un massimo di 2 mesi. Detti operatori adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare un coordinamento transfrontaliero.
La consultazione copre almeno i seguenti elementi:
a)
una descrizione del progetto di capacità incrementale, compresa una stima dei costi;
b)
i livelli di offerta dei prodotti di capacità aggregata nel punto di interconnessione;
c)
se del caso, sulla base delle indicazioni di domanda condizionata ricevute, il meccanismo alternativo di allocazione proposto dai gestori dei sistemi di trasporto, con la relativa motivazione;
d)
un calendario provvisorio del progetto di capacità incrementale;
e)
le regole e le condizioni generali che un utente della rete deve accettare per partecipare alla fase vincolante di allocazione della capacità della procedura di capacità incrementale e avere accesso alla capacità, comprese eventuali garanzie da fornire, e le modalità contrattuali di risposta all'eventualità di ritardi nella fornitura di capacità o di perturbazioni al progetto;
f)
qualora si segua un approccio di prezzo fisso per il progetto di capacità incrementale, gli elementi IND e RP di cui all', lettera b), del regolamento (UE) 2017/460;
g)
il livello di impegni degli utenti, espressi con una stima del fattore f applicato a norma dell', proposto e successivamente approvato dalle autorità nazionali di regolamentazione interessate dopo aver consultato i gestori dei sistemi di trasporto;
h)
le eventuali ulteriori indicazioni di domanda ricevute in conformità all', paragrafo 7;
i)
se la capacità incrementale potrebbe o meno comportare una diminuzione significativa e prolungata dell'utilizzazione di altre infrastrutture del gas non ammortizzate nei medesimi sistemi di entrata-uscita o in sistemi di entrata-uscita adiacenti, oppure lungo la medesima rotta di trasporto del gas.
4. Nel processo di progettazione di livelli di offerta coordinati, i gestori dei sistemi di trasporto cooperano strettamente con le autorità nazionali di regolamentazione interessate e assicurano un coordinamento transfrontaliero per consentire offerte di capacità incrementale in forma di prodotti aggregati. La proposta di progetto e la progettazione di livelli di offerta coordinati tengono conto dei risultati della consultazione di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
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