Art. 29
Messa all'asta della capacità incrementale
In vigore dal 16 mar 2017
Messa all'asta della capacità incrementale
1. Subordinatamente al completamento delle fasi di cui all', i gestori dei sistemi di trasporto interessati offrono la capacità incrementale insieme con la rispettiva capacità disponibile nell'asta annuale di capacità annua in forma di prodotti aggregati standard in aste aperte di prezzo ascendente a norma dell' come procedura standard e in conformità all', paragrafi 8 e 9, e all'.
2. Le aste per i rispettivi livelli di offerta sono condotte in parallelo e in modo indipendente l'una dall'altra in conformità all' e fatto salvo l', paragrafo 2. Sono messi all'asta solo livelli di offerta coordinati.
3. Al fine di ridurre al minimo i potenziali premi d'asta e di ottenere un esito positivo del test economico per il livello di offerta più elevato possibile, una nuova asta può essere avviata un'unica volta, esclusivamente se:
a)
i gestori dei sistemi di trasporto avevano stabilito almeno due livelli di offerta prima dell'inizio delle aste di cui al paragrafo 2;
b)
almeno un livello di offerta è stato respinto e il relativo test economico ha avuto esito negativo;
c)
il livello di offerta immediatamente inferiore al minor livello di offerta respinto ha avuto un test economico di esito positivo ed è stato liquidato con un premio d'asta per almeno un prodotto di capacità standard annua.
Se tali condizioni sono soddisfatte, la nuova asta può essere avviata per il minor livello di offerta respinto di cui alla lettera b).
4. Se la nuova asta non si traduce in un esito positivo del test economico, i risultati di allocazione dell'asta originaria di cui alla lettera c) prevalgono in conformità all', paragrafi 20 e 21.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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