Art. 17

Algoritmo d'asta aperta di prezzo ascendente

In vigore dal 16 mar 2017
Algoritmo d'asta aperta di prezzo ascendente 1.   Le aste aperte di prezzo ascendente consentono agli utenti della rete di presentare offerte di acquisto di volumi in una scala di prezzi crescenti annunciati in procedure di aggiudicazione consecutive, partendo dal prezzo di riserva P0. 2.   La prima procedura di aggiudicazione, con un prezzo pari al prezzo di riserva P0, ha una durata di tre ore. Le successive procedure di aggiudicazione hanno una durata di un'ora. Vi è una pausa di un'ora tra le procedure di aggiudicazione. 3.   L'offerta precisa: a) l'identità dell'utente della rete da cui proviene la richiesta; b) il punto di interconnessione interessato e la direzione del flusso; c) il prodotto di capacità standard per il quale si richiede la capacità; d) per gradino di prezzo, il quantitativo di capacità per i rispettivi prodotti di capacità standard richiesti; e) in caso di offerta di capacità incrementale, il livello dell'offerta. 4.   Un'offerta di acquisto è considerata valida se è presentata da un utente della rete ed è conforme a tutte le disposizioni del presente articolo. 5.   Per partecipare a un'asta gli utenti della rete devono obbligatoriamente presentare un'offerta di acquisto di volumi nella prima procedura di aggiudicazione. 6.   I gestori dei sistemi di trasporto forniscono agli utenti della rete l'opzione di presentare automaticamente le offerte per qualsiasi gradino di prezzo. 7.   Una volta chiusa la procedura di aggiudicazione pertinente, non è accettata la modifica, il ritiro o la variazione delle offerte valide. Tutte le offerte valide diventano un impegno vincolante per l'utente della rete a prenotare il quantitativo di capacità richiesto secondo il prezzo annunciato, a condizione che il prezzo di aggiudicazione dell'asta sia quello annunciato durante la pertinente procedura di aggiudicazione. 8.   Il volume dell'offerta in ogni procedura di aggiudicazione per utente della rete è pari o inferiore alla capacità offerta in una determinata asta. Il volume dell'offerta per utente della rete ad un determinato prezzo è pari o inferiore al volume dell'offerta presentata dall'utente della rete in questione durante la precedente procedura, ad eccezione dei casi in cui si applica il paragrafo 16. 9.   Le offerte possono essere liberamente registrate, modificate o ritirate durante una procedura di aggiudicazione, a condizione che siano conformi al paragrafo 8. Le offerte valide rimangono tali fino alla loro modifica o al loro ritiro. 10.   Per ciascun punto di interconnessione e per ciascun prodotto di capacità standard sono definiti e pubblicati prima dell'asta un gradino di prezzo elevato e un gradino di prezzo basso. Il gradino di prezzo basso è definito in modo che un aumento di un numero intero di gradini di prezzi bassi sia pari all'aumento di un singolo gradino di prezzi elevati. 11.   La determinazione del gradino di prezzo elevato ha la funzione di ridurre al minimo, per quanto ragionevolmente possibile, la durata della procedura d'asta. La determinazione del gradino di prezzo basso ha la funzione di ridurre al minimo, per quanto ragionevolmente possibile, la capacità invenduta se l'asta chiude ad un prezzo superiore al prezzo di riserva. 12.   Se la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è inferiore o uguale alla capacità offerta al termine della prima procedura di aggiudicazione, l'asta è conclusa. 13.   Se la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è superiore alla capacità offerta al termine della prima procedura di aggiudicazione o di una successiva procedura di aggiudicazione, si apre un'ulteriore procedura di aggiudicazione con un prezzo pari al prezzo della procedura di aggiudicazione precedente, maggiorato del gradino di prezzo elevato. 14.   Se la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è pari alla capacità offerta al termine della seconda procedura di aggiudicazione o di una successiva procedura di aggiudicazione, l'asta è conclusa. 15.   Se si verifica una prima sottoquotazione, si ha una riduzione del prezzo e si apre un'ulteriore procedura di aggiudicazione. La nuova procedura di aggiudicazione ha un prezzo pari al prezzo applicabile alla procedura precedente alla prima sottoquotazione, maggiorato del gradino di prezzo basso. Sono poi aperte ulteriori procedure di aggiudicazione con aumenti del gradino di prezzo basso fino a che la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete sia inferiore o uguale alla capacità offerta, momento in cui l'asta è conclusa. 16.   Il volume dell'offerta per utente della rete in tutte le procedure di aggiudicazione in cui sono applicati i gradini di prezzo basso è uguale o inferiore al volume dell'offerta presentata dall'utente della rete in questione nella procedura di aggiudicazione che ha preceduto la prima sottoquotazione. Il volume dell'offerta per utente della rete per uno specifico gradino di prezzo basso è pari o inferiore al volume dell'offerta presentata dall'utente della rete in questione durante la precedente procedura di aggiudicazione per gradini di prezzo basso. Il volume dell'offerta per utente della rete in tutte le procedure di aggiudicazione in cui sono applicati i gradini di prezzo basso è pari o superiore al volume dell'offerta presentata dall'utente della rete in questione nella procedura di aggiudicazione in cui si è verificata la prima sottoquotazione. 17.   Se la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è superiore alla capacità offerta nella procedura di aggiudicazione con un prezzo pari a quello che ha determinato la prima sottoquotazione, diminuito di un gradino di prezzo basso, l'asta è conclusa. Il prezzo di aggiudicazione è il prezzo che ha determinato la prima sottoquotazione, e le offerte selezionate sono quelle presentate durante la procedura di aggiudicazione originaria in cui si è verificata la prima sottoquotazione. 18.   Dopo ciascuna procedura di aggiudicazione, la domanda di tutti gli utenti della rete in una determinata asta è pubblicata nel più breve lasso di tempo ragionevolmente possibile e in forma aggregata. 19.   Il prezzo annunciato per l'ultima procedura di aggiudicazione in cui l'asta chiude è considerato come il prezzo di aggiudicazione dell'asta specifica, ad eccezione dei casi in cui si applica il paragrafo 17. 20.   La capacità è allocata a tutti gli utenti della rete che hanno presentato offerte di acquisto di volumi valide al prezzo di aggiudicazione, in base alle loro offerte di acquisto di volumi al prezzo di aggiudicazione. Se è offerta capacità incrementale, l'allocazione della capacità incrementale è subordinata all'esito del test economico conformemente all'. Gli utenti della rete vincitori sono tenuti a pagare il prezzo di aggiudicazione dell'asta specifica, che può essere un prezzo fisso o variabile, secondo gli approcci di cui all' del regolamento (UE) 2017/460, oltre ad eventuali corrispettivi ulteriori applicabili nel momento in cui la capacità loro allocata può essere utilizzata. 21.   A seguito di ogni asta chiusa, è pubblicato il risultato finale dell'asta, compresi l'aggregazione della capacità allocata e il prezzo di aggiudicazione. Gli utenti della rete vincitori sono informati in merito al quantitativo di capacità loro allocato; le informazioni individuali sono comunicate soltanto alle parti interessate. Se è allocata capacità incrementale, il presente paragrafo si applica soltanto ai risultati dell'asta del livello di offerta che offre il maggior quantitativo di capacità con esito positivo del test economico ai sensi dell', paragrafo 3. 22.   Se un'asta aperta di prezzo ascendente non si è conclusa prima dell'inizio previsto (in base al calendario delle aste) per l'asta di capacità successiva per il medesimo periodo, la prima asta chiude e la capacità non è allocata. La capacità è offerta nell'asta successiva corrispondente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:459:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Algoritmo d'asta aperta di prezzo ascendente (Art. 17 Regolamento (UE) 2017/459) — Testo vigente | Portale Normativo