Art. 31

Disposizioni transitorie

In vigore dal 16 mar 2017
Disposizioni transitorie In caso di progetti di capacità incrementale avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli da 26 a 30 sono di applicazione, salvo se detti progetti hanno ottenuto le pertinenti autorizzazioni per l'allocazione della capacità da parte delle rispettive autorità nazionali di regolamentazione entro il 1o agosto 2017.
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Disposizioni transitorie (Art. 31 Regolamento (UE) 2017/459) — Testo vigente | Portale Normativo