Art. 33

Tempi di interruzione minimi

In vigore dal 16 mar 2017
Tempi di interruzione minimi 1.   La capacità interrompibile ha tempi minimi di interruzione, che sono decisi congiuntamente dai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti. 2.   Il lasso di tempo minimo di interruzione predefinito per una determinata ora gas corrisponde a quarantacinque minuti a decorrere dall'inizio del ciclo di re-nomination per l'ora gas in questione. Se due gestori dei sistemi di trasporto desiderano abbreviare i tempi di interruzione, qualsiasi accordo connesso concluso tra i gestori dei sistemi di trasporto è soggetto all'approvazione della competente autorità nazionale di regolamentazione.
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Tempi di interruzione minimi (Art. 33 Regolamento (UE) 2017/459) — Testo vigente | Portale Normativo