Art. 28

Approvazione e pubblicazione

In vigore dal 16 mar 2017
Approvazione e pubblicazione 1.   In seguito alla consultazione e alla finalizzazione della fase di progettazione di un progetto di capacità incrementale a norma dell', i gestori dei sistemi di trasporto interessati trasmettono la proposta di progetto di capacità incrementale alle competenti autorità nazionali di regolamentazione per approvazioni coordinate. La proposta di progetto è anche pubblicata dai gestori dei sistemi di trasporto interessati in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro e nella misura del possibile in inglese e comprende almeno le seguenti informazioni: a) tutti i livelli di offerta, in modo da rispecchiare l'ampiezza della domanda di capacità incrementale prevista nei punti di interconnessione interessati in conseguenza dei processi di cui all' e all', paragrafo 3; b) le regole e le condizioni generali che un utente della rete deve accettare per partecipare alla fase vincolante di allocazione della capacità della procedura di capacità incrementale e avere accesso alla capacità, comprese eventuali garanzie da fornire, e le modalità contrattuali di risposta all' eventualità di ritardi nella fornitura di capacità o di perturbazioni al progetto; c) il calendario del progetto di capacità incrementale, comprese eventuali modifiche apportate dopo la consultazione di cui all', paragrafo 3, e le misure adottate per prevenire i ritardi e ridurne al minimo l'impatto; d) i parametri di cui all', paragrafo 1; e) se può o meno essere richiesto un orizzonte temporale prorogato per motivi eccezionali per l'acquisizione di capacità per un periodo supplementare di un massimo di 5 anni oltre l'allocazione di un massimo di 15 anni dopo l'inizio dell'uso in esercizio, in conformità all'; f) se del caso, il meccanismo alternativo di allocazione proposto con la sua motivazione a norma dell', paragrafo 2, nonché le condizioni approvate dal gestore del sistema di trasporto per la fase vincolante a norma dell', paragrafo 3; g) qualora si segua un approccio di prezzo fisso per il progetto di capacità incrementale, gli elementi di cui all', lettera b), del regolamento (UE) 2017/460. 2.   Entro sei mesi dal ricevimento della proposta di progetto completa da parte dell'ultima delle autorità di regolamentazione competenti, queste ultime autorità nazionali di regolamentazione pubblicano decisioni coordinate sulla proposta di progetto di cui al paragrafo 1 in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro e nella misura del possibile in inglese. Dette decisioni sono motivate. Le autorità nazionali di regolamentazione si comunicano reciprocamente l'avvenuto ricevimento della proposta di progetto e la relativa completezza, al fine di determinare l'inizio del periodo di sei mesi. Nel preparare la propria decisione, ciascuna autorità nazionale di regolamentazione prende in considerazione il parere delle altre autorità nazionali di regolamentazione interessate. In ogni caso, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto delle eventuali conseguenze negative per la concorrenza o per l'efficace funzionamento del mercato interno del gas associate ai progetti di capacità incrementale interessati. Se un'autorità nazionale di regolamentazione si oppone alla proposta di progetto presentata, essa ne informa le altre autorità nazionali di regolamentazione interessate nel più breve tempo possibile. In una situazione siffatta, tutte le autorità nazionali di regolamentazione interessate prendono tutti i provvedimenti opportuni per collaborare in vista di raggiungere un accordo comune. Se le competenti autorità nazionali di regolamentazione non sono in grado di raggiungere un accordo sul meccanismo alternativo di allocazione proposto entro la fine del periodo di sei mesi di cui al primo comma, l'Agenzia decide in merito al meccanismo alternativo di allocazione da attuare, secondo la procedura di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009. 3.   All'atto della pubblicazione delle decisioni delle competenti autorità nazionali di regolamentazione a norma del paragrafo 2 e non oltre due mesi prima dell'offerta di capacità incrementale all'asta annuale di capacità annua, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano congiuntamente un avviso in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro e nella misura del possibile in inglese contenente le seguenti informazioni minime: a) le informazioni di cui al paragrafo 1 quali approvate dalle autorità nazionali di regolamentazione; b) un modello del contratto o dei contratti relativi alla capacità offerta.
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Approvazione e pubblicazione (Art. 28 Regolamento (UE) 2017/459) — Testo vigente | Portale Normativo