Art. 163
Modifiche del regolamento (UE) n. 652/2014
In vigore dal 15 mar 2017
Modifiche del regolamento (UE) n. 652/2014
Il regolamento (UE) n. 652/2014 è così modificato:
1)
l’, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di coprire i costi da essi sostenuti per attuare i programmi di lavoro approvati dalla Commissione, possono essere concesse sovvenzioni a:
a)
i laboratori di riferimento dell’Unione europea di cui all’ del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio (*10) e i centri di riferimento dell’Unione europea di cui all’ del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11);
b)
i centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali di cui all’ del regolamento (UE) 2017/…;
c)
i centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della filiera agroalimentare di cui all’ del regolamento (UE) 2017/....
(*10) Regolamento (UE) 2017/…del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) 2016/…, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L …, pag. …)."
(*11) Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale (“regolamento sulla riproduzione degli animali”) (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).»;"
2)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 30 bis
Accreditamento dei laboratori nazionali di riferimento per la sanità delle piante
1. Possono essere concesse sovvenzioni ai laboratori nazionali di riferimento di cui all’ del regolamento (UE) 2017/… per i costi sostenuti per ottenere l’accreditamento secondo la norma EN ISO/IEC 17025 sui “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura” per l’uso di metodi di analisi, prova e diagnosi di laboratorio al fine di verificare la conformità alle norme in materia di misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.
2. Possono essere concesse sovvenzioni a un unico laboratorio nazionale di riferimento in ogni Stato membro per ogni laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la sanità delle piante, fino a tre anni dopo la designazione del laboratorio di riferimento dell’Unione europea.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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