Art. 97

Designazione dei centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della catena agroalimentare

In vigore dal 15 mar 2017
Designazione dei centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della catena agroalimentare 1.   La Commissione può designare, mediante atti di esecuzione, i centri di riferimento dell’Unione europea che sostengono le attività della Commissione e degli Stati membri per prevenire, individuare e contrastare le violazioni della normativa di cui all’, paragrafo 2, commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente. 2.   Le designazioni di cui al paragrafo 1: a) seguono una procedura di selezione pubblica; e b) sono limitate nel tempo o riesaminate a intervalli regolari. 3.   I centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della filiera agroalimentare: a) agiscono in modo imparziale per quanto riguarda l’esecuzione dei loro compiti in qualità di centri di riferimento dell’Unione europea; b) possiedono un elevato livello di competenza scientifica e tecnica nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’, paragrafo 2) e nella scienza forense applicata in quei settori, al fine di conseguire la capacità di svolgere o coordinare ricerche ai livelli più avanzati in materia di autenticità e integrità delle merci e di sviluppare, applicare e convalidare i metodi da utilizzare per la rilevazione di violazioni delle norme di cui all’, paragrafo 2, commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente; c) dispongono di personale debitamente qualificato con una formazione adeguata nei settori di cui alla lettera b) e del personale di sostegno necessario; d) possiedono o hanno accesso all’infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati; e e) garantiscono che il personale abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali nei settori di cui alla lettera b) e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi della ricerca a livello nazionale, dell’Unione e internazionale in quei settori.
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Designazione dei centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della catena agroalimentare (Art. 97 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo