Art. 96

Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali

In vigore dal 15 mar 2017
Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali I laboratori di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali sono responsabili dei seguenti compiti di sostegno, nella misura in cui questi sono contenuti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei centri di riferimento che sono stati stabiliti in conformità con gli obiettivi e le priorità dei programmi di lavoro pertinenti adottati dalla Commissione a norma dell’ del regolamento (UE) n. 652/2014: a) fornire assistenza scientifica e tecnica nell’ambito della loro missione anche, se del caso, sotto forma di assistenza coordinata, alle reti e organismi nazionali di sostegno pertinenti nel settore disciplinato dalla normativa di cui all’, paragrafo 2, lettera f); b) fornire competenze scientifiche e tecniche per lo sviluppo e l’applicazione degli indicatori di benessere degli animali di cui all’, paragrafo 8, lettera e); c) sviluppare o coordinare lo sviluppo di metodi per la valutazione del livello di benessere degli animali e di metodi per migliorarlo; d) effettuare studi scientifici e tecnici sul benessere degli animali utilizzati per scopi commerciali o scientifici; e) svolgere corsi di formazione per il personale delle reti e degli organismi nazionali di sostegno scientifico di cui alla lettera a), per il personale delle autorità competenti e per esperti dei paesi terzi; e f) diffondere i risultati delle ricerche e le innovazioni tecniche e collaborare con gli enti di ricerca dell’Unione nei settori che rientrano nell’ambito della loro missione.
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Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali (Art. 96 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo