Art. 36

Operazioni di campionamento su animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza

In vigore dal 15 mar 2017
Operazioni di campionamento su animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza 1.   Nel caso di animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, si possono impiegare ai fini di un controllo ufficiale campioni che le autorità competenti ordinano dagli operatori senza svelare la propria identità. 2.   Le autorità competenti, una volta in possesso dei campioni, adottano tutte le misure necessarie affinché gli operatori dai quali sono stati ordinati detti campioni in conformità del paragrafo 1: a) siano informati del fatto che tali campioni sono stati prelevati nel contesto di un controllo ufficiale e, a seconda dei casi, sono analizzati o sottoposti a prove al fine di eseguire tale controllo ufficiale; e b) se i campioni di cui a detto paragrafo sono analizzati o sottoposti a prove, possano esercitare il diritto a una controperizia come previsto all’, paragrafo 1. 3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano agli organismi delegati e alle persone fisiche a cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali.
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Operazioni di campionamento su animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza (Art. 36 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo