Art. 94

Responsabilità e compiti dei laboratori di riferimento dell’Unione europea

In vigore dal 15 mar 2017
Responsabilità e compiti dei laboratori di riferimento dell’Unione europea 1.   I laboratori di riferimento dell’Unione europea contribuiscono al miglioramento e all’armonizzazione dei metodi di analisi, prova o diagnosi da utilizzare nei laboratori ufficiali designati ai sensi dell’, paragrafo 1, e dei dati relativi alle analisi, prove e diagnosi da essi generati. 2.   I laboratori di riferimento dell’Unione europea designati a norma dell’, paragrafo 1, sono responsabili dei seguenti compiti, nella misura in cui questi sono contenuti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei laboratori di riferimento che sono stati stabiliti in conformità con gli obiettivi e le priorità dei programmi di lavoro pertinenti adottati dalla Commissione a norma dell’, del regolamento (UE) n. 652/2014: a) fornire ai laboratori nazionali di riferimento dettagli e orientamenti in merito ai metodi di analisi, prova o diagnosi, compresi i metodi di riferimento; b) fornire materiale di riferimento ai laboratori nazionali di riferimento; c) coordinare l’applicazione ad opera dei laboratori nazionali di riferimento e, se necessario, di altri laboratori ufficiali, dei metodi di cui alla lettera a), in particolare organizzando periodicamente prove comparative interlaboratorio o prove valutative e assicurando di dare debito seguito a tali prove comparative o valutative, effettuate conformemente a protocolli internazionalmente accettati, se disponibili, e informando la Commissione e gli Stati membri dei risultati e del follow-up di tali prove; d) coordinare le soluzioni pratiche necessarie per applicare nuovi metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e informare i laboratori nazionali di riferimento dei progressi in tale ambito; e) condurre corsi di formazione per il personale dei laboratori nazionali di riferimento e, se necessario, di altri laboratori ufficiali, nonché di esperti provenienti da paesi terzi; f) fornire assistenza scientifica e tecnica alla Commissione nell’ambito della loro missione; g) fornire ai laboratori nazionali di riferimento informazioni sulle pertinenti attività di ricerca nazionali, dell’Unione e internazionali; h) collaborare nell’ambito della loro missione con i laboratori di paesi terzi e con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC); i) assistere attivamente nella diagnosi dei focolai di malattie di origine alimentare, zoonotica o animale negli Stati membri, o di organismi nocivi per le piante, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione, tassonomici o epizooziologici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi; j) coordinare o eseguire prove per la verifica della qualità dei reagenti e dei lotti dei reagenti usati per la diagnosi delle malattie di origine alimentare, zoonotiche o animali, e la diagnosi di organismi nocivi per le piante; k) ove pertinente per il loro ambito di competenza, stabilire e mantenere: i) collezioni di riferimento di organismi nocivi per le piante e/o di ceppi di riferimento di agenti patogeni; ii) collezioni di riferimento di materiali destinati ad entrare in contatto con prodotti alimentari, utilizzati per calibrare apparecchiature di analisi e fornire campioni ai laboratori nazionali di riferimento; iii) elenchi aggiornati di sostanze e reagenti di riferimento disponibili e dei fabbricanti e fornitori di tali sostanze e reagenti; e l) ove pertinente per il loro ambito di competenza, cooperare tra loro e con la Commissione, se del caso, al fine di sviluppare metodi di analisi, prova o diagnosi di livello elevato. Per quanto riguarda il punto i) del punto k), il laboratorio di riferimento dell’Unione europea può stabilire e mantenere tali collezioni e ceppi di riferimento esternalizzandoli per contratto ad altri laboratori ufficiali e a organizzazioni scientifiche. 3.   I laboratori di riferimento dell’Unione europea pubblicano l’elenco dei laboratori nazionali di riferimento designati dagli Stati membri in conformità all’, paragrafo 1.
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Responsabilità e compiti dei laboratori di riferimento dell’Unione europea (Art. 94 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo