Art. 97
Designazione dei centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della catena agroalimentare
In vigore dal 15 mar 2017
Designazione dei centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della catena agroalimentare
1. La Commissione può designare, mediante atti di esecuzione, i centri di riferimento dell’Unione europea che sostengono le attività della Commissione e degli Stati membri per prevenire, individuare e contrastare le violazioni della normativa di cui all’, paragrafo 2, commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente.
2. Le designazioni di cui al paragrafo 1:
a)
seguono una procedura di selezione pubblica; e
b)
sono limitate nel tempo o riesaminate a intervalli regolari.
3. I centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della filiera agroalimentare:
a)
agiscono in modo imparziale per quanto riguarda l’esecuzione dei loro compiti in qualità di centri di riferimento dell’Unione europea;
b)
possiedono un elevato livello di competenza scientifica e tecnica nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’, paragrafo 2) e nella scienza forense applicata in quei settori, al fine di conseguire la capacità di svolgere o coordinare ricerche ai livelli più avanzati in materia di autenticità e integrità delle merci e di sviluppare, applicare e convalidare i metodi da utilizzare per la rilevazione di violazioni delle norme di cui all’, paragrafo 2, commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente;
c)
dispongono di personale debitamente qualificato con una formazione adeguata nei settori di cui alla lettera b) e del personale di sostegno necessario;
d)
possiedono o hanno accesso all’infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati; e
e)
garantiscono che il personale abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali nei settori di cui alla lettera b) e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi della ricerca a livello nazionale, dell’Unione e internazionale in quei settori.
Storico versioni
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